ABIO Napoli: Associazione per il Bambino in Ospedale

Lo Statuto

STATUTO ASSOCIAZIONE ABIO NAPOLI
Articolo 1 – Denominazione, natura, finalità e rapporti con Fondazione
ABIO Italia
1. È costituita, ai sensi del Codice Civile e del D Lgs 117/17, un’associazione denominata “ABIO – ASSOCIAZIONE PER IL
BAMBINO IN OSPEDALE NAPOLI – ODV”, anche“ ABIO NAPOLI – ODV”, quale organizzazione di volontariato che
persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale di seguito riportate, prevalentemente a favore di terzi e con la
primaria attività di volontariato dei propri aderenti offerta in modo personale, spontaneo e gratuito.
2. L’associazione ha per finalità lo studio, la promozione e la realizzazione delle iniziative finalizzate alla riduzione del
rischio di trauma da ospedalizzazione, attraverso l’accoglienza del bambino e dell’adolescente che accedono in ospedale
per qualsiasi necessità sanitaria di diagnosi e cura, e della loro famiglia.
3. L’associazione è parte integrante del Movimento ABIO e riconosce nella Fondazione ABIO il soggetto custode dei
principi del Movimento; l’associazione fa pertanto proprie tutte le disposizioni regolamentari e di prassi assunte nel
tempo dalla Fondazione, impegnando l’ente e i propri aderenti a rispettarle, in quanto compatibili con il suo status di
organizzazione di volontariato.
Articolo 2 – Sede
1. L’associazione ha sede in Via Egiziaca a Forcella, 18,80139 Napoli. Il Consiglio Direttivo può deliberare l’eventuale
cambio di sede legale all’interno dei confini comunali comunicandolo prontamente ai soci e a Fondazione ABIO.
L’associazione opera prevalentemente nel territorio comunale e può estendere il servizio ABIO con sedi operative nelle
diverse strutture sanitarie pediatriche dello stesso Comune, o al di fuori di questo, con l’autorizzazione e la
collaborazione di Fondazione ABIO.
Articolo 3 – Durata
1. La durata dell’associazione è a tempo illimitato.
Articolo 4 – Assenza di scopo di lucro
1. L’associazione agisce senza scopo di lucro, e pertanto persegue le sopra citate finalità destinando alle attività qualsiasi
risorsa economica e patrimoniale acquisita; inoltre, è vietata la distribuzione anche indiretta delle risorse
dell’associazione a favore dei soggetti e nelle modalità richiamate all’articolo 8, c 2, D Lgs 117/17.
2. L’associazione è apartitica, aconfessionale. Essa è costituita da persone liberamente associate, desiderose di tradurre in
impegno concreto il loro senso morale e civile.
3. I volontari sono tenuti a prestare la propria attività in modo spontaneo, personale e gratuito, senza fini di lucro neppure
indiretto e a tenere un comportamento verso gli altri soci ed all’esterno animato da spirito di solidarietà e conforme agli
scopi dell’associazione.
4. Ai volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute per attività preventivamente stabilite
dal Consiglio Direttivo, secondo parametri validi per tutti i soci. Le attività dei soci sono incompatibili con qualsiasi
forma di lavoro subordinato e autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l’associazione; è
esclusa l’applicazione dei rimborsi di cui all’articolo 17, comma 4 del D Lgs 117/17.
5. Il presente statuto e gli eventuali regolamenti profilano la vita associativa e la pratica del volontariato ispirandosi a
principi di democrazia e senza discriminazione in relazione a genere, etnia, lingua, religione, opinioni politiche,
condizioni personali e sociali dei soci e degli utenti.
Articolo 5 – Attività
1. L’associazione persegue le finalità di cui al primo articolo attraverso la realizzazione in via prevalente delle seguenti
attività di interesse generale:
in relazione alle attività di interventi e servizi sociali richiamate dall’articolo 5, c 1, lett a) del D Lgs 117/17:
organizzare la presenza e l’opera nei reparti di degenza, negli ambulatori, nei consultori e in tutte le strutture
sanitarie sia dell’area pediatrica, che di qualsiasi area specialistica che ospiti bambini e adolescenti, dei soci
Volontari;
assicurare i mezzi per lo svolgimento di attività ludiche e ricreative in tali strutture, incluso l’acquisto di arredi e
decori per gli ambienti di accoglienza;
realizzare le proprie attività in strutture sanitarie con le quali l’associazione si rapporta con accordi formali anche
di natura convenzionale. Le eventuali attività svolte in reparti con pazienti ad alto rischio dovranno essere
espressamente citate e regolate negli accordi di cui al presente punto;
assicurare una specifica competenza dei Volontari attraverso una idonea selezione e formazione al servizio;
favorire il rapporto fra ambiente ospedaliero e genitori del bambino ricoverato;
promuovere la collaborazione con la scuola dell’obbligo per preparare adeguatamente gli alunni ad un’eventuale
ospedalizzazione, al fine di prevenire/ridurre il trauma del ricovero;
in relazione alle attività di promozione e tutela dei diritti sociali e degli utenti richiamate all’articolo 5, c 1, lett w) del D
Lgs 117/17:
promuovere la conoscenza e l’applicazione della Carta dei Diritti del Bambino e dell’Adolescente in Ospedale, a
garanzia della qualità del ricovero in ospedale sotto l’aspetto fisico, psichico ed emozionale;
sensibilizzare gli enti pubblici, le ASL, i mezzi di informazione e la società in genere ai problemi e alle necessità del
bambino e dell’adolescente ospedalizzato;
realizzare altre attività di interesse generale di cui all’articolo 5 del D Lgs 117/17 ritenute utili al raggiungimento della
finalità sociale, in accordo con Fondazione ABIO.
2. L’associazione può svolgere attività diverse rispetto alle attività di interesse generale; esse sono stabilite dal consiglio
direttivo, sono secondarie e strumentali secondo i criteri e i limiti stabiliti dai decreti interministeriali.
Articolo 6 – Soci: ammissione
1. L’associazione si compone di un numero illimitato di soci persone fisiche, che possono essere ordinari ed onorari.
2. Possono presentare domanda di ammissione a soci ordinari tutti coloro che, maggiorenni, condividano ed accettino le
finalità e gli scopi dell’associazione ed i modi di attuazione degli stessi. Non è ammessa la temporaneità della
partecipazione alla vita associativa.
3. L’iscrizione all’associazione deve essere richiesta con domanda scritta. Sulla domanda di ammissione decide, anche
tenuto conto del percorso formativo e del suo esito, il Consiglio Direttivo.
4. Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall’organo di cui al precedente comma, questo lo comunica entro 60
giorni al richiedente, il quale può entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione, chiedere che sull’istanza si
pronunci il Collegio dei Garanti, che delibera sulle domande non accolte, in occasione della sua successiva
convocazione.
5. L’Assemblea può conferire la qualifica di socio onorario a coloro che abbiano particolari benemerenze verso
l’associazione.
Articolo 7 – Soci: diritti e doveri
1. Tutti gli aderenti hanno parità di diritti e doveri.
2. Gli aderenti hanno il diritto:
di partecipare alle Assemblee (se in regola con il pagamento della quota) e di votare direttamente o per delega;
all’elettorato attivo e passivo per le cariche sociali;
di conoscere i programmi con i quali l’associazione intende attuare gli scopi sociali;
di essere informati sulle attività promosse dall’associazione;
di accedere ai libri sociali conformemente al rispetto della disciplina sulla privacy facendone preventiva richiesta
scritta al Consiglio Direttivo;
di dare le dimissioni in qualsiasi momento.
3. Gli aderenti hanno il dovere:
di osservare le disposizioni statutarie e regolamentari;
di osservare le direttive e le deliberazioni che, nell’ambito delle disposizioni medesime, sono emanate dagli organi
dell’associazione;
di assicurare la continuità della partecipazione alla vita associativa.
Articolo 8 – Cause di decadenza dalla qualifica di socio
1. La qualifica di socio può venir meno per espulsione, per decesso, per decadenza e per recesso volontario.
L’espulsione e la decadenza sono deliberate dal Consiglio Direttivo tramite notifica all’interessato/a del provvedimento di
esclusione.
Nel primo caso, per atti compiuti dal socio in contrasto a quanto previsto dal presente statuto o dai regolamenti, o
qualora siano intervenuti gravi motivi che rendano incompatibile la prosecuzione del rapporto associativo, sentito il
socio interessato.
Nel secondo caso, qualora il socio non abbia versato la quota entro il 31 marzo.
Il recesso volontario si ha quando il socio comunica per iscritto la rinuncia alla propria condizione di associato.
2. I soci espulsi, decaduti o che comunque abbiano cessato di appartenere all’associazione, non hanno alcun diritto, così
come i loro eredi, sul fondo comune e sul patrimonio dell’associazione stessa.
3. Il provvedimento di esclusione dovrà contenere le motivazioni per le quali l’esclusione sia stata deliberata.
4. Nel caso in cui l’escluso non condivida le ragioni dell’esclusione, egli può adire entro quindici giorni una sola volta il
Collegio dei Garanti chiamato a riunirsi dal Presidente o dal consigliere più anziano non oltre sessanta giorni dalla data
di contestazione del provvedimento da parte del socio escluso. Nel frattempo il socio escluso è sospeso dall’attività di
volontariato, se volontario, e dai diritti sociali.
Articolo 9 – Fondo comune
1. Per il conseguimento degli scopi sociali e per sopperire alle spese di funzionamento l’associazione ha un fondo comune,
che sarà alimentato da:
quote sociali annue stabilite dal Consiglio Direttivo e ratificate dall’Assemblea dei soci;
contributi dello Stato, della Regione, di Comuni, di enti e istituzioni pubbliche e di organismi internazionali;
entrate derivanti da attività di raccolta fondi, incluse donazioni, lasciti testamentari, raccolte pubbliche occasionali;
rimborsi derivanti da convenzioni;
entrate da attività diverse.
Articolo 10 – Organi dell’associazione
1. Gli organi dell’associazione sono:
l’Assemblea dei soci;
il Consiglio Direttivo;
il Presidente.
2. Possono inoltre essere costituiti i seguenti organi di controllo e garanzia:
l’Organo di Controllo;
il Collegio dei Garanti.
3. Ai componenti degli organi associativi – ad eccezione dei componenti dell’Organo di Controllo – non può essere attribuito
alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata ai fini dello
svolgimento della funzione.
Articolo 11 – Assemblea dei soci: attribuzioni
1. L’Assemblea regolarmente costituita rappresenta l’universalità dei soci e le sue deliberazioni prese in conformità alla
legge ed al presente statuto obbligano tutti i soci.
2. L’Assemblea è il massimo organo deliberante.
3. L’Assemblea:
esamina i problemi di ordine generale, fissa le direttive per l’attività dell’associazione nonché discute e delibera
sulla relazione annuale dell’attività sociale predisposta dal Consiglio Direttivo incluso il bilancio o rendiconto;
nomina e revoca i componenti degli organi associativi e, se previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei
conti;
delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell’art. 28 del D Lgs 117/17, e
promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
delibera sulle modificazioni dell’Atto costitutivo o dello Statuto;
approva l’eventuale regolamento dei lavori assembleari;
delibera lo scioglimento;
delibera la trasformazione, fusione o scissione dell’associazione;
ratifica l’entità delle quote sociali annuali stabilite dal Consiglio Direttivo;
delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall’Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.
Articolo 12 – Convocazione dell’Assemblea
1. L’Assemblea deve essere convocata dal Presidente o ogni qualvolta ciò venga richiesto da un terzo del Consiglio
Direttivo o da un decimo dei soci.
2. L’Assemblea è convocata presso la sede sociale o altrove, purché nel territorio provinciale, almeno una volta all’anno
entro il 30 aprile.
La convocazione è fatta dal Presidente dell’associazione o da persona dallo stesso a ciò delegata almeno quindici giorni
prima della data della riunione mediante qualsiasi mezzo che possa comprovare l’avvenuto ricevimento dell’avviso di
convocazione.
In aggiunta può essere comunicata tramite pubblicazione dell’avviso di convocazione sul notiziario dell’associazione ed
anche mediante l’affissione dell’avviso di convocazione nella sede dell’associazione e nella sede di attività di
volontariato.
3. L’avviso di convocazione deve contenere il luogo, la data e l’ora della riunione, sia in prima che in eventuale seconda
convocazione, e l’ordine del giorno.
4. L’Assemblea deve essere fissata in seconda convocazione almeno ventiquattr’ore dopo la prima convocazione.
Articolo 13 – Presenza dei soci in Assemblea
1. Hanno diritto di intervenire in Assemblea i soci ordinari ed onorari; quelli ordinari devono essere in regola col
versamento della quota sociale.
Essi possono farsi rappresentare da altro socio mediante delega scritta. Non sono ammesse più di due deleghe alla
stessa persona.
Spetta al Presidente dell’Assemblea constatare la regolarità delle deleghe.
2. Il nuovo socio ha diritto di voto attivo e passivo a partire dal terzo mese da quando risulta iscritto.
3. L’eventuale partecipazione all’Assemblea con mezzi telematici deve comunque consentire la verifica dell’identità
dell’associato che partecipa e vota.
Articolo 14 – Quorum costitutivi e deliberativi delle assemblee
1. Ogni socio ha diritto a un voto. Ogni socio ha diritto all’elettorato attivo e passivo.
2. In prima convocazione le deliberazioni dell’Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza dei voti espressi e con la
presenza fisica o per delega di almeno la metà dei soci.
In seconda convocazione le deliberazioni dell’Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza dei voti espressi,
qualunque sia il numero degli intervenuti.
Nel conteggio della maggioranza dei voti non si tiene conto degli astenuti.
3. Nell’Assemblea straordinaria, convocata per le modificazioni dello statuto, occorre, in prima convocazione, la presenza
fisica o per delega di almeno la metà degli associati e, in seconda convocazione, almeno un quarto degli associati. Le
deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti presenti; nel conteggio dei voti non si tiene conto degli astenuti.
4. L’Assemblea straordinaria convocata per lo scioglimento dell’associazione segue le norme di cui all’art. 24 del presente
Statuto.
Articolo 15 – Svolgimento dell’Assemblea
1. L’Assemblea è presieduta dal Presidente dell’associazione o, in sua assenza, da un membro del Consiglio Direttivo
designato dai presenti.
Le funzioni di segretario sono assunte dal segretario del Consiglio Direttivo o, in sua assenza, da persona nominata dal
Presidente.
2. Le deliberazioni prese dall’Assemblea saranno fatte constatare da processo verbale firmato dal presidente
dell’Assemblea e dal segretario.
Articolo 16 – Composizione e funzioni del Consiglio Direttivo
1. Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di cinque ad un massimo di nove membri eletti dall’Assemblea che ne
determinerà, in sede di nomina, il numero. I membri del Consiglio Direttivo durano in carica tre anni e sono rieleggibili.
2. Il membro del Consiglio deve essere socio. Non può essere nominato: l’interdetto, l’inabilitato, il fallito, o chi è stato
condannato ad una pena che importa l’interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l’incapacità ad esercitare
uffici direttivi.
3. Il Consiglio Direttivo, nella seduta di insediamento, nomina tra i suoi membri il Presidente dell’associazione, e le figure
previste dal Regolamento.
4. Il Consiglio Direttivo ha il compito di attuare tutte quelle iniziative finalizzate al conseguimento dell’oggetto sociale e
deliberate dall’Assemblea dei soci.
5. Al Consiglio Direttivo compete inoltre:
di predisporre un apposito regolamento interno che, conformandosi alle norme del presente statuto, dovrà regolare
gli aspetti pratici e particolari della vita dell’associazione. Il regolamento interno dovrà essere sottoposto
all’approvazione dei soci, che delibereranno con le maggioranze dell’Assemblea ordinaria;
di assumere tutti i provvedimenti necessari per l’amministrazione ordinaria e straordinaria;
di organizzare il funzionamento dell’associazione;
di predisporre il bilancio annuale, dal quale dovranno risultare le entrate previste dall’art. 9 nonché il loro utilizzo,
sottoponendolo poi all’approvazione dell’Assemblea corredato da una relazione sull’attività dell’associazione; il
Consiglio in sede di redazione del bilancio deve documentare il carattere secondario e strumentale delle attività
diverse di cui all’articolo 6 del D Lgs 117/17;
di stabilire l’ammontare delle quote annuali dovute dai soci, da sottoporre poi alla ratifica dell’Assemblea;
eleggere il Presidente e l’eventuale Vice Presidente;
di assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo esclusivamente nei limiti necessari
al proprio regolare funzionamento oppure occorrenti a qualificare o specializzare l’attività svolta.
6. Il Consiglio Direttivo può demandare ad uno o più consiglieri lo svolgimento di alcuni incarichi, delegare a gruppi di
lavoro lo studio di determinati problemi e rilasciare procure speciali per singoli atti o categorie di atti.
7. Al Consiglio Direttivo è demandato anche il compito di redigere l’eventuale Bilancio Sociale, obbligatorio nei casi
prescritti dalla legge, con le modalità previste dalle Linee Guida ministeriali.
8. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono
opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne
erano a conoscenza.
Articolo 17 – Sostituzione dei Consiglieri
1. Se vengono a mancare uno o più Consiglieri, il Consiglio Direttivo provvede a sostituirli, nominando al loro posto il socio
o i soci che nell’ultima elezione assembleare seguirono per numero di voti gli eletti nella graduatoria della votazione.
In caso di loro rifiuto o mancanza, entro 30 giorni il Presidente convoca, se richiesto da almeno un terzo dei consiglieri
sopravviventi o da un decimo degli associati, l’Assemblea dei soci per l’elezione dei nuovi consiglieri subentranti i
mancanti.
In ogni caso, i nuovi consiglieri scadono insieme a quelli che sono in carica all’atto della loro nomina.
2. Se vengono a mancare consiglieri in numero superiore alla metà, il Presidente deve convocare l’Assemblea per eleggere
il nuovo Consiglio.
Le dimissioni della maggioranza del Consiglio Direttivo comportano la decadenza dell’intero Consiglio Direttivo il quale
rimane in carica per l’ordinaria amministrazione fino all’elezione del nuovo Consiglio Direttivo.
Articolo 18 – Convocazione del Consiglio Direttivo
1. Il Consiglio Direttivo si raduna su invito del Presidente ogni qualvolta se ne dimostri l’opportunità, oppure quando ne
facciano richiesta scritta almeno un terzo dei membri del Consiglio stesso. Ogni membro del Consiglio Direttivo dovrà
essere invitato alle riunioni almeno tre giorni prima mediante qualsiasi mezzo che possa comprovare l’avvenuto
ricevimento dell’avviso che attesti la ricezione del destinatario; in caso di urgenza, il Consiglio Direttivo potrà essere
convocato nelle ventiquattr’ore.
L’avviso di convocazione deve indicare gli argomenti posti all’ordine del giorno, oltre alla data, il luogo e l’ora.
Articolo 19 – Deliberazioni del Consiglio Direttivo
1. Le riunioni del Consiglio direttivo sono valide solo se è presente la maggioranza dei membri in carica.
La riunione è presieduta dal Presidente dell’associazione o, in caso di sua assenza, da un membro del Consiglio a ciò
designato dagli altri membri presenti.
Le funzioni di segretario sono assunte dal segretario del Consiglio stesso o, in caso di sua assenza, da persona designata
da chi presiede la riunione.
Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.
Delle deliberazioni stesse sarà redatto processo verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario.
Articolo 20 – Presidente
1. La rappresentanza dell’associazione e la firma sociale spettano al Presidente.
Il Presidente ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento degli affari sociali.
Inoltre cura l’osservanza delle norme statutarie e regolamentari ed il corretto perseguimento dei fini dell’associazione.
2. Il Presidente può essere revocato solo per giusta causa.
In caso di assenza, di impedimento o di cessazione le relative funzioni sono svolte dell’eventuale Vice Presidente, che
convoca il Consiglio Direttivo per l’approvazione della relativa delibera.
Di fronte ai soci, ai terzi ed a tutti i pubblici uffici, la firma del Vice Presidente fa piena prova dell’assenza per
impedimento del Presidente.
Articolo 21 – Esercizio sociale
1. Gli esercizi si chiudono al 31 dicembre di ogni anno.
2. Alla chiusura dell’esercizio verrà redatto il bilancio, che dovrà essere sottoposto all’approvazione dell’Assemblea entro il
30 aprile dell’anno successivo.
Articolo 22 – Organo di controllo
1. L’Assemblea può nominare un Organo di controllo, anche monocratico; in caso l’Assemblea optasse per Organo non
monocratico, esso è composto da tre componenti effettivi e da due supplenti, scelti tra i non soci con le competenze
necessarie per adempiere alle attribuzioni di cui all’articolo 30 del D Lgs 117/17 e, dove necessitasse, dell’articolo 31
del medesimo decreto legislativo. Le eventuali sostituzioni di componenti del Collegio effettuate nel corso del triennio,
dopo l’esaurimento dei supplenti, devono essere convalidate dalla prima Assemblea convocata successivamente alla
nomina. I componenti così nominati scadono con gli altri componenti.
Il Collegio:
elegge tra i suoi componenti il Presidente;
esercita i poteri e le funzioni previste dalle leggi vigenti per l’organo di controllo;
agisce di propria iniziativa, su richiesta di uno degli organi sociali oppure su segnalazione di un aderente;
è invitato a partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo;
riferisce annualmente all’Assemblea con relazione scritta e trascritta nell’apposito libro.
Articolo 23 – Collegio dei Garanti
1. L’Assemblea può eleggere un Collegio dei Garanti costituito da tre componenti effettivi e da due supplenti, scelti anche
tra i non soci e comunque tra coloro che non compongono il Consiglio Direttivo. Le eventuali sostituzioni di componenti
del Collegio, effettuate nel corso del triennio, devono essere convalidate dalla prima Assemblea convocata
successivamente alla nomina. I componenti così nominati scadono con gli altri componenti.
Il Collegio:
ha il compito di esaminare le controversie tra gli soci, tra questi e l’associazione o i suoi organi, tra i membri degli
organi e tra gli organi stessi;
ha il compito di esaminare il ricorso dell’aspirante socio ex art. 6 dello statuto;
giudica ex bono et aequo senza formalità di procedure e il suo lodo è inappellabile.
Articolo 24 – Scioglimento
1. Ai sensi del successivo comma, l’Assemblea può deliberare lo scioglimento dell’associazione; prima di esercitare questo
diritto, l’associazione deve coinvolgere Fondazione con congruo anticipo rispetto all’Assemblea di scioglimento al fine di
garantire agli associati la più completa informazione in merito alle conseguenze dello scioglimento;
consentire agli associati di valutare ipotesi differenti rispetto allo scioglimento;
permettere alla Fondazione e al movimento ABIO di valutare con serenità le ragioni della chiusura dell’ente e del
servizio di volontariato nel territorio di competenza dell’associazione.
2. In caso di scioglimento dell’associazione, che deve essere deliberato con l’osservanza delle maggioranze di cui all’ultimo
comma dell’art. 21 codice civile, i beni che residueranno dopo l’esaurimento della liquidazione saranno devoluti, previo
parere positivo dell’Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore, ad altri enti del terzo settore
operanti in identico od analogo settore.
Articolo 25 – Richiamo delle disposizioni di legge
1. Per i casi non previsti dal presente statuto si fa riferimento alle disposizioni delle leggi vigenti.